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Statuto



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

“CAMPO DELLE STELLE O.D.V.”

 

 

Art.1 - Costituzione

1.1 - È costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Organizzazione di Volontariato denominata 

CAMPO DELLE STELLE O.D.V.”

che in seguito sarà denominata associazione. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

 

1.2 - I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.

 

1.3 - La durata dell’associazione è illimitata.

 

1.4 - L’associazione ha sede in Pessano con Bornago (MI).

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio. Il Consiglio Direttivo inoltre è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale, nell’ambito del territorio comunale, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

 

Art.2 – Finalità

L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.1 - L’associazione in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

promozione della cultura della diversità; fornire occasioni di aggregazione tra persone diversamente abili, creare centri ricreativi di condivisione culturale per indigenti e membri della collettività, assisterli in momenti ludici; promuovere progetti quali feste, gite, vacanze per favorire la condivisione tra disabili, anziani e bambini.  Assistere le loro famiglie nei momenti di bisogno. Per ultimo gestire centri diurni e notturni in maniera continuativa che possano essere gestiti dalla nostra Associazione.

 

2.2 – L’associazione svolge in via esclusiva o principale l’attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

  1. I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

 

2.3 - Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

 

2.4 - L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

- il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.   

 

Art.3 - Aderenti all’associazione

3.1 - Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

 

(eventuale) Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

 

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

 

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

 

3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri

3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione:

  • per dimissioni volontarie;
  • per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  • per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
  • per decesso;
  • per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
  • per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

Art.4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

 

4.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega. Ciascun associato può rappresentare un solo altro socio (non è ammessa più di una delega per ogni associato);
  • di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  • di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

 

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

 

Art.5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  • da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
  • eventuali fondi di riserva;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

 

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

 

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L’Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può inoltre essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, se si verificano le condizioni previste dalla normativa vigente.

 

Art.6 - Organi sociali dell'Associazione

 

Organi dell'Associazione sono:

  • Assemblea degli aderenti;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.7 - Assemblea degli aderenti

7.1 – L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.

7.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

 

7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

 

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

  • l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
  • l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
  • l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

 

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
  • eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
  • deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio (se tale funzione non è attribuita ad altro organo);
  • deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  • approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza i quali non possono essere tra quelli inderogabili e attribuiti all’assemblea medesima dalla legge in vigore;
  • fissare l’ammontare della quota associativa;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

7.5 - D’ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

 

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

 

7.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve con tenere l’ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

 

7.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

 

7.10 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

 

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

 

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano tra quelli inderogabili dell’assemblea;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
  • determinare il programma di lavora in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
  • nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone associate non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  • deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  • istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
  • deliberare il trasferimento della sede all’interno dello stesso comune.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

 

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art.9 - Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

9.2 - Il Presidente:

  • il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Art.10 - Il Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, ove non nominato, sostituisce il tesoriere nel provvedere: alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

10.2 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

  • predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone all’Consiglio Direttivo;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  • provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;
  • coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell’Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

 

Art 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
  • riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

 

Art.12 - Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 

Art.13 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.

Art. 14 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

 

Art.15 - Bilancio

15.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

 

15.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

 

15.3 - Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

 

15.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’ art.2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art.16 – Libri sociali obbligatori

16.1 L’associazione deve tenere i libri sociali di cui all’art. 15 del D.lgs. 117/2017:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono qualora previsti.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.17 – Volontari

17.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.2 L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.3 L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.4 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

17.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

17.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.18- Revoca del Presidente e del Consiglio direttivo

18.1 Le proposte di revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo, possono essere presentate all’assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art.19 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’associazione

19.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

 

19.3 - I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 

 

Art.20 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.lgs. 117/2017.

Art.21 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.



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